Le categorie di sustentatio e di remuneratio
Nell’attuale codificazione, il tema del sostentamento del clero è presente sia nel libro V del Codice, che nel libro II, nella parte dedicata ai diritti e doveri dei chierici. Non si potrebbe comprendere adeguatamente la portata innovativa del Codice vigente se non si tenesse presente come, nel Codex Iuris Canonici 1917, il tema del sostentamento del clero, attuato soprattutto attraverso il sistema beneficiale, occupasse l’intera V parte del libro III, De rebus, con 86 canoni (1409-1494)1.
Molti e diversi possono essere i «punti di vista» attraverso i quali rileggere il nostro tema. Noi abbiamo scelto l’analisi delle categorie di remuneratio e sustentatio, perché ci pare possa far emergere con chiarezza il proprio del sostentamento del clero da parte della Chiesa, rispetto ad altre organizzazioni lavorative o sociali.
Innanzitutto, un’adeguata interpretazione delle categorie di cui sopra può essere aiutata da un breve e sintetico excursus sull’uso dei due termini nella codificazione del 1917 e in quella vigente.
Nel Codex Iuris Canonici 1917 il termine «remuneratio» ricorreva solo due volte: nel canone 476 § 1, dove si parlava di una «congrua remuneratio» da assegnare al vicario cooperatore in una parrocchia e nel canone 1535, nel quale si disponeva che i prelati e i rettori potessero fare donazioni dei beni mobili delle proprie Chiese «iusta interveniente causa remunerationis»2. Non si può affermare che questi due canoni consentano una precisa connotazione della categoria di remunerazione, salvo intenderla, in modo molto generico, come compenso per un servizio reso3.
Di gran lunga più usato il termine «sustentatio»: il canone 1496, per esempio, parlava del diritto della Chiesa di esigere dai fedeli quanto era necessario per l’onesto sostentamento dei chierici (ad honestam sustentationem); il canone 2299 § 3 asseriva che un chierico non poteva essere privato del beneficio o della pensione per cui era stato ordinato, se non fosse stato previsto altrimenti al suo onesto sostentamento (nisi aliunde eius honestae sustentationi provideatur)4. Il senso di questo termine è più generico e, in fondo, diverso rispetto a «remuneratio»; infatti, esso non indica tanto una modalità mediante la quale viene compensato un servizio reso, ma piuttosto quanto sia necessario per la dignitosa vita del chierico, a prescindere dalle concrete modalità con le quali si possa conseguire tale obiettivo.
Nel Codex Iuris Canonici 1983, oltre ai canoni 1274 § 1 e 281 § 1, che già abbiamo avuto occasione di segnalare, ritroviamo i termini oggetto della nostra analisi in diversi altri canoni:
Canone 191 § 2: «Il trasferito percepisce la remunerazione connessa con il primo ufficio (Remunerationem cum priore officio conexam translatus percipit), finché abbia ottenuto canonicamente il possesso del secondo».
Canone 222 § 1: «I fedeli sono tenuti all’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino e per l’onesto sostentamento dei ministri (ad honestam ministrorum sustentationem necessaria sunt)».
Canone 230 § 1: «I laici di sesso maschile, che abbiano l’età e le doti […] possono essere assunti […] ai ministeri di lettore e accolito; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa (quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam)».
Canone 231 § 2: «Fermo restando il disposto del canone 230 § 1, essi hanno diritto ad un’onesta rimunerazione adeguata alla loro condizione (ius habent ad honestam remunerationem suae condicioni aptatam), per poter provvedere decorosamente, anche nel rispetto delle disposizioni del diritto civile, alle proprie necessità e a quelle della famiglia; hanno inoltre il diritto che in loro favore si provveda debitamente alla previdenza, alla sicurezza sociale e all’assistenza sanitaria».
Canone 263: «Il Vescovo diocesano oppure, se si tratta di un seminario interdiocesano, i Vescovi interessati […] devono fare in modo che si provveda alla costituzione del seminario, al sostentamento degli alunni, alla rimunerazione degli insegnanti […] (alumnorum sustentationi necnon magistrorum remunerationi) ».
Canone 269 § 1: «Il Vescovo diocesano non proceda all’incardinazione di un chierico se non quando: 1° ciò sia richiesto dalle necessità o utilità della sua Chiesa particolare e salve le disposizioni del diritto riguardanti l’onesto sostentamento dei chierici (honestam sustentationem clericorum) ».
Canone 281: «§ 3. I diaconi coniugati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico, siano rimunerati in modo che siano in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della loro famiglia (remuneratione merentur qua sui suaeque familiae sustentationi providere valeant); coloro poi che ricevano una rimunerazione per la professione civile che esercitano o hanno esercitato (qui vero ratione professionis civilis […] remunerationem obtineant), provvedano ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale rimunerazione».
Canone 282 § 2: «I beni di cui vengono in possesso in occasione dell’esercizio di un ufficio ecclesiastico […], dopo aver provveduto con essi al proprio onesto sostentamento (provisa ex eis honesta sustentatione) siano da loro volontariamente impiegati per il bene della Chiesa […]».
Canone 295 § 2: «Il Prelato deve provvedere sia alla formazione spirituale di coloro che ha promosso con il predetto titolo, sia al loro decoroso sostentamento (sive eorundem decorae sustentationi) ».
Canone 384: «Il Vescovo diocesano segua con particolare sollecitudine i presbiteri […] così pure faccia in modo che si provveda al loro onesto sostentamento e all’assistenza sociale (item curet ut eorum honestae sustentationi atque assistentiae sociali), a norma del diritto».
Canone 402 § 2: «La Conferenza Episcopale deve curare che si provveda ad un adeguato e degno sostentamento del Vescovo che rinuncia (curare debet ut congruae et dignae Episcopi renuntiantis sustentationi provideatur) […]».
Canone 418 § 2: «Dal momento che ha ricevuto notizia certa del trasferimento fino alla presa di possesso canonico della nuova diocesi, nella diocesi di provenienza il Vescovo trasferito […] 2° percepisce l’intera remunerazione propria dell’ufficio (integram percipit remunerationem officio propriam) ».
Canone 531: «Anche se è un altro a svolgere qualche incarico parrocchiale, le offerte ricevute dai fedeli in tale occasione siano versate nel fondo parrocchiale […] spetta al Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale, stabilire le norme con le quali si provvede alla destinazione di tali offerte e alla rimunerazione dei chierici che svolgono il medesimo incarico (necnon remunerationi clericorum idem munus implentium) ».
Canone 538 § 3: «Compiuti i settantacinque anni, il parroco è invitato a presentare la rinuncia al Vescovo diocesano il quale […] deve provvedere in modo adeguato al sostentamento e all’abitazione del rinunciante (renuntiantis congruae sustentationi et habitationi ab Episcopo dioecesano providendum est) […]».
Canone 707 § 2: «Quanto al suo sostentamento conveniente e degno, se il Vescovo è stato a servizio di una diocesi (Quoad eius congruam et dignam sustentationem) si osservi il canone 402, § 2 […]».
Canone 946: «I fedeli che danno l’offerta perché la Messa venga celebrata […] contribuiscono al bene della Chiesa, e […] partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere (atque eius curam in ministris operibusque sustinendis ea oblatione participant) ».
Canone 1254 § 2: «I fini propri (dei beni temporali) sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri (honesta cleri aliorumque ministrorum sustentatio procuranda) […]».
Canone 1350 § 1: «Nell’infliggere pene ad un chierico si deve sempre provvedere che non gli manchi il necessario per un onesto sostentamento (ne iis quae ad honestam sustentationem sunt necessaria ipse careat) […]».
Da una prima e sommaria analisi dei concetti di remunerazione e di sostentamento nei canoni citati, non si può che osservare una certa somiglianza, che, talvolta, sembra condurre ad una sostanziale coincidenza fra i due termini, per cui appaiono interscambiabili5.
Dunque i concetti sono da considerarsi in relazione tra loro, per quanto vi siano alcune differenze che meritano di essere rilevate: in primo luogo il fatto che la remunerazione è un mezzo attraverso il quale può essere conseguito il fine del sostentamento6.
In secondo luogo si può osservare come non necessariamente il sostentamento è conseguito mediante la remunerazione7. Esso, infatti, può derivare: a) da altre fonti, come l’offerta per la Messa o i beni che vengono al presbitero dall’esercizio dell’ufficio ecclesiastico (canoni 946; 282 § 2). b) Da altre modalità non necessariamente di tipo remunerativo, come per i membri delle prelature personali (canone 295 § 2).
Pure importante è osservare come il diritto al sostentamento, di cui si parla in riferimento all’incardinazione (canone 269) e nel caso di provvedimenti penali (canone 1350 § 1), pare più legato al fatto di essere chierici che a quello di esercitare un ministero o incarico ecclesiastico8. Dunque vi possono essere casi nei quali vi è un diritto al sostentamento anche se non si esercita più un ufficio ecclesiastico, per esempio nella fattispecie dei Vescovi e parroci emeriti. Possiamo già, da questi primi elementi, pensare che la categoria di remunerazione sia legata all’esercizio di una funzione o di un ufficio, mentre il sostentamento è una categoria più ampia che, nel caso che ci riguarda, ossia i chierici, comprende tutto quanto sia necessario per condurre una vita degna e onesta9.
Tale sostentamento deve essere onesto e decoroso. Il fatto che, per i Vescovi emeriti, si parli di sostentamento congruo e degno (canoni 402 § 2 e 707 § 29) e per i parroci emeriti, di sostentamento congruo (canone 538 § 3), termini che normalmente sono applicati alla categoria di remunerazione, pare suggerire come sia opportuno rimarcare che il sostentamento debba essere veramente congruo, cioè adeguato e, nel caso di un Vescovo, anche degno della sua posizione episcopale10, si deve tenere conto che questi soggetti non sono più titolari di un ufficio per motivi indipendenti dalla loro disponibilità soggettiva, bensì a causa di una condizione oggettiva legata all’anzianità o alla malattia.
La categoria di remunerazione è dunque legata all’impegno in un ministero ecclesiastico ed è finalizzata al sostentamento. Infatti essa è il mezzo normale con il quale viene garantito il sostentamento dei chierici. Tutto questo è perfettamente in linea con il fatto che un chierico possa comunque mantenere il diritto ad avere quanto gli serve per vivere e quindi un adeguato sostentamento, anche se non esercita più un ufficio o incarico ecclesiastico oppure ne è stato privato per motivi penali. Un chierico può avere dunque diritto al sostentamento anche senza avere diritto ad una remunerazione, per cui è possibile avere il sostentamento senza il modo della remunerazione, ma non vale il contrario11.
Nel tentativo di chiarire ulteriormente il concetto di remunerazione possiamo domandarci se essa possa essere vista come un mezzo attraverso il quale il chierico viene compensato per il servizio che egli rende alla Chiesa. Tale posizione pare però profondamente ambigua: certamente la remunerazione è finalizzata al sostentamento del chierico, ma non è certo indirizzata ad un pagamento delle sue prestazioni, secondo una logica del «do ut des», bensì trova la sua ragione nell’invito evangelico per cui l’operaio del Vangelo ha diritto a vivere della predicazione della Parola12.
Vi sono altri aspetti della remunerazione che non vanno dimenticati: essa deve tener conto della natura del compito o ufficio esercitato. Questo non significa certamente che quanto più l’ufficio è importante nella gerarchia ecclesiastica tanto più debba essere remunerato e neppure che tutte le spese che l’adempimento di un ufficio comporta debbano essere coperte attraverso la remunerazione. Poiché, appunto, il sostentamento è la finalità della remunerazione, allora si «potrebbe ritenere, che la remunerazione dovrebbe servire, oltre che per il sostentamento, per venire incontro a quelle spese, connesse con l’esercizio di un incarico, sostenute per loro natura direttamente dal chierico: non imputabili, cioè, all’ente presso cui il chierico esercita il suo ministero o difficilmente quantificabili in vista di un rimborso spese»13.
La remunerazione dovrà tener conto poi delle variabili date dai luoghi e dai tempi, in modo tale che sia congrua, cioè sufficiente, proprio in rapporto a quelle condizioni che non possono essere stabilite a priori e che le differenze dei luoghi, per esempio, possono rendere particolarmente significative14. Ciò che conta è che la remunerazione sia concretamente adeguata alle circostanze, ai luoghi e ai tempi nei quali un chierico svolge il proprio incarico15. Si può dunque affermare che un chierico abbia diritto al suo sostentamento, sia che eserciti o non eserciti un incarico ecclesiastico (canoni 269; 384; 1350 § 1), o meglio si può intendere che la Chiesa ha il dovere di preoccuparsi affinché ogni chierico abbia quanto sia necessario al suo sostentamento, intervenendo nei casi di necessità16.
Il diritto al sostentamento si può dire che coincida con quello alla remunerazione nel caso di chierici che esercitano un qualche ministero. Tuttavia il problema che si pone è se un chierico abbia diritto alla remunerazione. Il canone 281 § 1 dice semplicemente che i chierici «merentur remunerationem», non che hanno un diritto17. Il canone 281 § 3 prevede che i diaconi coniugati non abbiano diritto alla remunerazione se già ne ricevono una dall’esercizio attuale o precedente di una professione civile e questo anche nel caso in cui esercitino un incarico ecclesiale a tempo pieno.
Se a queste fattispecie aggiungiamo quella dei chierici appartenenti ad istituti religiosi o a società di vita apostolica, che esercitano un ministero nelle strutture del proprio istituto e società, certamente essi hanno il diritto di essere sostentati dalla loro comunità, ma non quello di ricevere una remunerazione. Invece, nel caso in cui, gli stessi chierici, si trovassero a prestare un servizio ad altre strutture ecclesiali, come le parrocchie, essi non perderebbero il diritto ad essere sostenuti dalla propria comunità, ma avrebbero anche il diritto di ricevere una remunerazione, per quanto, generalmente, la debbano versare alla comunità stessa di appartenenza (cfr. canoni 668 § 3; 741 § 2).
Ci si potrebbe chiedere se anche un chierico, il quale gode di un patrimonio personale, vuoi per eredità o per altra ragione, in grado di sostenerlo, abbia diritto alla remunerazione. Se la remunerazione è legata al sostentamento, allora egli non ne ha bisogno per conseguire i mezzi necessari alla sua vita. D’altra parte, l’attuale codificazione ha abolito il titolo di ordinazione18, per cui l’obbligo di sostenere il chierico secolare, da parte dell’Ordinario, interviene solo in via sussidiaria, come titolo di servizio alla diocesi. Ciò spinge a pensare che i beni personali del chierico19, non solo non debbano essere considerati in ordine alla sua remunerazione, ma neppure in ordine al suo sostentamento20.
Raccogliendo quanto siamo venuti dicendo possiamo affermare21 che nel Codice emerge un diritto al sostentamento, a prescindere da eventuali beni personali e che è legato al fatto di essere chierici.
Tale sostentamento deve essere garantito dalla Chiesa particolare, dalla prelatura, dall’istituto o dalla società alla quale il chierico appartiene22. Tali istituzioni potranno intervenire direttamente o indirettamente a seconda che il chierico riceva o meno una remunerazione da altri per l’esercizio del suo ministero.
Il sostentamento viene normalmente assicurato mediante una remunerazione legata all’esercizio di un incarico ecclesiale, soprattutto nel caso di chierici secolari. Tuttavia si possono dare altre fattispecie:
- esercizio del ministero senza remunerazione, ma con sostentamento, nei casi, per esempio, di chierici religiosi o di società di vita apostolica, membri che prestano servizio nelle strutture del proprio istituto o società.
- Esercizio del ministero senza remunerazione e senza sostentamento, come nel caso dei diaconi coniugati con redditi provenienti da professione civile.
- Esercizio di ministero con remunerazione solo indirettamente rivolta al sostentamento del chierico. È evidentemente il caso di quei religiosi o membri di una società di vita apostolica che esercitano un ministero, per esempio in una parrocchia, e che, per questo, ricevono una remunerazione, che tuttavia va alla comunità, la quale provvede direttamente al loro sostentamento.
Il diritto al sostentamento, anche se, al limite, può essere solo di carattere suppletivo in caso di necessità, è legato alla condizione di chierico ed è assoluto23. Il diritto alla remunerazione non è invece assoluto e rivolto a tutti infatti esso esige, quale sua condizione, lo svolgimento di un incarico ecclesiale e che la remunerazione stessa sia la modalità concretamente prevista con cui viene garantito direttamente, vedi i chierici secolari, o indirettamente, vedi i chierici religiosi, il sostentamento dei chierici stessi.
Un altro problema che resta da analizzare è la definizione dei soggetti destinatari del sostentamento di cui al canone 1274 § 1.
In tale canone si afferma, infatti, che, nella diocesi, viene previsto un istituto, il cui specifico compito è quello di provvedere al sostentamento dei chierici che ivi prestano servizio a norma del c. 281. In primo luogo si sta parlando di chierici, pertanto i beneficiari dell’istituto diocesano di sostentamento del clero sono esclusivamente i Vescovi, i presbiteri e i diaconi (cfr. canoni 207 § 1; 1008; 1009 § 1). È chiaro dal testo del canone, così come dal suo cammino redazionale, che non si è voluto distinguere tra Vescovi, presbiteri o diaconi; tra chierici secolari e chierici membri di istituti religiosi o di società di vita apostolica24. L’unico criterio essenziale è il fatto di prestare un servizio a favore della diocesi.
Si tratta ora di specificare meglio cosa significhi prestare un servizio a favore della diocesi. Infatti, ci si può chiedere se basti l’incardinazione per dire che un soggetto è a servizio della diocesi25, ma «un conto è essere al servizio della diocesi, un altro è prestare servizio a favore della diocesi. La prima situazione predispone alla seconda, ma non la esige necessariamente; mentre la seconda non richiede come presupposto la prima, altrimenti i chierici religiosi o appartenenti a società di vita apostolica sarebbero esclusi dal prestare servizio a favore della diocesi»26.
Possiamo dunque ritenere che l’istituto di cui al canone 1274 § 1 si debba prendere cura di quei chierici che effettivamente prestano un servizio a favore della diocesi; infatti, il canone 281, al quale il canone 1274 § 1 fa riferimento, parla della remunerazione come connessa all’esercizio del ministero ecclesiastico e non all’incardinazione, quale mezzo normale per garantire il sostentamento del clero27. Se assumiamo questa posizione ne deriva pure che restano esclusi da tale istituto anche i chierici che, incardinati nella diocesi, non prestano più effettivamente servizio perché inabili per età o malattia; oppure coloro che si sono legittimamente trasferiti da una diocesi ad un’altra. Questo non significa che la diocesi di appartenenza non debba prendersi cura di tali chierici, ma semplicemente che lo potrà fare attraverso altri istituti diversi da quello previsto dal canone 1274 § 1 oppure, se dovesse intervenire l’istituto stesso in questione, non avrebbe dovere di farlo se non come funzione secondaria e accessoria28.
Affermato che i soggetti destinatari del sostentamento nella forma remunerativa di cui al canone 1274 § 1 sono i chierici che effettivamente svolgono un servizio a favore della diocesi, ci resta da chiarire meglio in che cosa esso consista, ovvero da determinare i criteri per definirlo. Certamente svolgono un servizio effettivo a favore della diocesi tutti i chierici che sono titolari di un ufficio ecclesiastico a norma del canone 145 § 129. Tale ufficio si caratterizzerà per essere un incarico costituito stabilmente per ordinazione divina o ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale; e ciò per il fatto di essere inserito nella struttura della Chiesa diocesana e perché conferito dal Vescovo a norma del canone 157.
Certo, non sempre un servizio alla diocesi comporta la titolarità di un vero e proprio ufficio ecclesiastico: potrebbe trattarsi semplicemente di un incarico con una certa continuità nel tempo e un suo significato nella struttura della chiesa diocesana30. «Anche in questo caso segno della diocesanità sarà il conferimento o comunque l’approvazione dell’incarico da parte dell’Ordinario diocesano o di chi lo rappresenta»31.
Si tratta, comunque, di criteri assai generici; ecco perché spetterà alla normativa diocesana o sopradiocesana, per esempio a livello di Conferenza episcopale, stabilire e precisare gli elementi secondo i quali un chierico possa ritenersi a servizio della diocesi e quindi rientrare tra coloro per cui opera, in modo diretto, l’istituto di cui al canone 1274 § 1.
Un’ulteriore domanda che ci si può porre è se l’istituto per il sostentamento del clero sia l’unico strumento per garantire tale supporto ai chierici. Nella prospettiva suggerita tale affermazione non può essere accolta visto che l’istituto non si rivolge neppure a tutti i chierici incardinati nella diocesi. D’altra parte rafforza tale ipotesi il fatto che il § 1 dello stesso canone 1274 preveda che si possa provvedere in altro modo ai chierici. Se dunque l’istituto è un mezzo, ma non l’unico, per garantire il sostentamento del clero, allora neppure tutti i beni e le offerte destinate a tale scopo dovranno necessariamente essere convogliate verso l’istituto stesso32. Poiché, però, esso è la forma privilegiata, per quanto non esclusiva, per sostenere i chierici che prestano servizio alla diocesi, ne consegue che esso resta “il luogo” verso il quale far riferimento in primis per tali offerte.
Il canone 531 stabilisce che vadano nella cassa parrocchiale le offerte date ai presbiteri in occasione di qualche funzione o incarico parrocchiale e che il Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, possa stabilire le norme con le quali si provveda alla remunerazione dei sacerdoti che svolgono il medesimo incarico mediante le offerte stesse.
Il problema è se la remunerazione del clero parrocchiale debba derivare esclusivamente dall’istituto di cui al canone 1274 § 1 oppure, almeno in parte, dalla cassa parrocchiale. Si tratta di due prospettive molto diverse. In un primo caso sarebbe la comunità al cui servizio il presbitero presta servizio, che si dovrebbe prendere cura del suo mantenimento. Nel secondo caso sarebbe un istituto centralizzato a gestire le offerte dei fedeli e altri beni patrimoniali.
Da una lettura generale del Codice si può dire che non esista, se non in questo canone e in modo ambiguo, l’accenno al fatto che il sostentamento dei chierici spetti in primo luogo alla comunità presso la quale questi svolge il suo ministero. Il principio generale del Codice (cfr. canoni 222 § 1; 1261 § 2), già presente nei testi conciliari (cfr. PO 20), è quello per cui i fedeli devono sentirsi in obbligo di assicurare il sostentamento di tutti i ministri sacri e non solo, ma in modo specifico, di quelli che sono addetti alla loro comunità. Rafforzerebbe questa tesi il fatto stesso che PO 20 e 21 sembrano indicare come l’intervento dei fedeli debba intervenire solo quando non sia possibile provvedere in «altro modo» all’equa remunerazione dei presbiteri e privilegiano, in tal caso, l’istituto diocesano come punto di riferimento di tutte le offerte, e non le singole comunità o gli enti presso i quali i chierici prestano servizio33.
Per quanto riguarda, infine, l’entrata dovuta all’applicazione della santa messa, di cui al canone 945 § 1, non si deve dimenticare come il canone 946, affermi che la prassi dei fedeli di devolvere offerte per l’applicazione delle messe ha un duplice motivo: «ad bonum conferunt Ecclesiae atque eius curam in ministris operibusque sustinendis ea oblatione participant». Dunque le intenzioni delle messe vanno per il sostentamento del clero, ma anche per le opere e le attività della Chiesa.
In breve: il Codice ha “normato” le direttive conciliari sulla nozione di ufficio, sull’abolizione dei benefici e sull’erezione dell’istituto per il sostentamento del clero, apportando elementi nuovi e le necessarie precisazioni.
Per quanto ci riguarda possiamo affermare che, per il sostentamento del clero, il Codice stabilisce come norma generale che l’istituzione che incardina il chierico mediante l’ordinazione debba provvedere anche al suo mantenimento. Il canone 281 indica inoltre che al chierico che svolge un ufficio o ministero ecclesiastico deve essere data un’equa rimunerazione. Al fine di conseguire il sostentamento del chierico, si può dunque utilizzare la modalità della remunerazione mediante l’applicazione del canone 1274, che prevede un istituto per il sostentamento del clero.
1 La riduzione di tutti questi canoni del Codex Iuris Canonici 1917, praticamente al solo c. 1272 del Codex Iuris Canonici 1983, trova la sua ragione in diversi e importanti interventi, tra i quali possiamo, anche solo, ricordare: PO 20b: «Officio vero, quod sacri ministri adimpleant, praecipuum momentum tribuere oportet. Quare systema sic dictum beneficiale relinquatur aut saltem ita reformetur ut pars beneficialis, seu ius ad reditus ex dote officio adnexos, habeatur tamquam secundaria, et princeps in iure tribuatur locus ipsi officio ecclesiastico, quod quidem deinceps intellegi debet quodlibet munus stabiliter collatum in finem spiritualem exercendum». ES I, n. 8b: «Commissioni Codici Iuris Canonici recognoscendo committitur reformatio systematis beneficialis. Interim curent Episcopi, suis auditis Consiliis presbyterorum, ut provideatur aequae distributioni bonorum, etiam redituum ex beneficiis provenientium». Il m.p. di Paolo VI Ad haec usque tempus al punto III: «Quatenus opus est, abrogantur can. 240, § 2; can. 1414, § 4; can. 1432, § 1, Codicis Iuris Canonici» (in AAS 61 [1969] 227, cfr. V. De Paolis, «Il sostentamento», 571-583).
2 Da ricordare pure il c. 194.
3 Cfr. P.G. Marcuzzi, «Il sostentamento», 35.
4 Nel Codex Iuris Canonici 1917 si vedano anche i cc. 122; 1473; 1379, § 3; 1917, § 2, 1°.
5 Esemplare, da questo punto di vista, la fonte di molti di questi canoni e cioè il testo di PO 20, dove si parla di «remunerazione», ma poi s’introduce il termine «sostentamento» con un significato analogo: «I presbiteri si dedicano pienamente al servizio di Dio nello svolgimento delle funzioni che sono state loro assegnate; è logico pertanto che siano equamente retribuiti (qui aequam recipiant remunerationem), dato che «l’operaio ha diritto alla sua mercede» (Lc 10,7), e che «il Signore ha disposto che quanti annunciano il Vangelo vivano del Vangelo» (1Cor 9,14). In base a ciò, se non sia provvisto in altro modo a retribuire equamente i presbiteri (quatenus aequae Presbyterorum remunerationi non aliunde provisum fuerit), sono i fedeli stessi che vi devono pensare, dato che è per il loro bene che essi lavorano; i fedeli, cioè sono tenuti da vero obbligo a procurare che non manchino ai presbiteri i mezzi per condurre una vita onesta e dignitosa. Spetta ai Vescovi ricordare ai fedeli questo loro obbligo, e provvedere – ognuno per la propria diocesi, o meglio riunendosi in gruppi interessati a uno stesso territorio – alla istituzione di norme che garantiscano un mantenimento dignitoso (debite consulatur honestae sustentationi eorum qui) per quanti svolgono o hanno svolto una funzione (munus) al servizio del popolo di Dio. Quanto poi al tipo di retribuzione che deve essere assegnata a ciascuno (Remuneratio autem ab unoquoque percipienda), bisogna considerare sia la natura stessa della funzione sia le diverse circostanze di luogo e di tempo. Comunque tale retribuzione sia essenzialmente la stessa per tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni, e che soddisfi veramente i loro bisogni ed esigenze: il che significa che deve anche consentire ai presbiteri di retribuire debitamente il personale che presta servizio presso di loro e di soccorrere personalmente in qualche modo i bisognosi, dato che questo ministero a favore dei poveri è stato tenuto in grande considerazione da parte della Chiesa fin dai primi tempi. Nello stabilire la quantità della retribuzione per i presbiteri (Haec remuneratio insuper talis sit), occorre pensare che essa deve consentire anche un tempo sufficiente di ferie ogni anno; e i Vescovi hanno il dovere di controllare se i presbiteri dispongono di questo necessario riposo» (EV I, 1311-1312).
6 Esempio di questo rapporto di mezzo-fine può essere ravvisato nel c. 281 § 3.
7 Osserva circa il sistema italiano A. Nicora: «Il sostentamento è in pratica assicurato da una “remuneratio”. La cosa non è per sé ovvia; ma non è agevole, almeno per ora, sviluppare una disciplina comune e uniforme che vada oltre la remunerazione in denaro» (A. Nicora, «Tratti caratteristici», 6).
8 Cfr. C. Redaelli, «Il sostentamento», 176-177.
9 Cfr. c. 281 § 1; PO 20. All’interno di questi mezzi necessari possono essere compresi anche quanto necessario per la vecchiaia e la malattia (cfr. cc. 402 § 2 e 538 § 3) per quanto, in alcuni canoni, si distingua, tra i mezzi necessari per il dignitoso sostentamento e, per esempio, l’assistenza sociale (cfr. cc. 281 § 2; 1274 § 2). A proposito del c. 538 § 3, il quale, riferendosi al parroco che rinuncia al proprio ufficio, segnala come il Vescovo debba preoccuparsi, oltre che del congruo sostentamento di tale parroco, anche dell’abitazione, non si deve dimenticare come: «la sottolineatura della preoccupazione per l’abitazione è legata al presupposto che il diritto di abitazione è di norma connesso con l’ufficio ecclesiastico (nel caso del parroco, esiste persino il dovere di risiedere nella casa parrocchiale: cfr. can. 533 § 1): nel momento in cui un parroco rinuncia al proprio ufficio e, probabilmente, non ne assume un altro, diventa importante preoccuparsi, oltre che del suo sostentamento, anche del luogo concreto dove potrà vivere» (C. Redaelli, «Il sostentamento», 177).
10 Accogliamo qui la posizione di C. Redaelli, «Il sostentamento», 177-178, mentre non ci pare sufficientemente fondata la posizione di chi vede negli aggettivi usati dal Codice la volontà di graduare il tipo di sostentamento a seconda delle persone che vi sono coinvolte (cfr. P.G. Marcuzzi: «l’uso di aggettivi accanto al termine sustentatio, non solo indica una diversa puntualizzazione, ma può stabilire una certa graduatoria nel contenuto stesso del termine» P.G. Marcuzzi, «Il sostentamento», 37).
11 Cfr. C. Redaelli, «Il sostentamento», 178.
12 Accogliamo qui come convincente la posizione di C. Redaelli: «Il fatto che la remunerazione non sia collegata quantitativamente a ciò che il chierico fa, è confermato dallo stesso dettato del can. 281 § 1 e della sua fonte PO 20. Tali testi, infatti, non fanno assolutamente riferimento alle attività del chierico. La remunerazione si definisce invece in relazione ad altre finalità. Anzitutto, come già si indicava, il sostentamento (ossia la possibilità di “provvedere alle necessità della vita”) e ciò che è associato con esso, cioè la retribuzione di chi è a servizio dei chierici. Inoltre, secondo PO 20, il soccorso personale dei poveri e la possibilità di usufruire di un periodo di ferie. In senso lato, poi, si potrebbe ritenere compreso tra le finalità della remunerazione anche quanto il can. 282 § 2 – che ha la propria fonte in PO 17 – elenca tra gli scopi dei beni che pervengono ai chierici in occasione dell’esercizio del loro ministero: l’adempimento di tutti i doveri del proprio stato» (C. Redaelli, «Il sostentamento», 178-179).
13C. Redaelli, «Il sostentamento», 179, il quale propone l’esempio di un parroco le cui spese per l’aggiornamento culturale dovrebbero rientrare tra gli oneri da calcolarsi per la sua remunerazione; mentre altre spese, come quelle sostenute per i trasferimenti da una parrocchia ad un’altra, nel caso di un parroco di più parrocchie, dovrebbero essere sostenute o rimborsate direttamente dalla parrocchia (cfr. C. Redaelli, «Il sostentamento», 179-180).
14 Osserva L. Mistò: «[…] secondo il Concilio la remunerazione deve essere innanzi tutto fondamentalmente uguale e poi sufficiente o congrua. L’uguaglianza che si auspica è a carattere sostanziale (“fundamentaliter eadem”), in quanto si riferisce a soggetti che si trovano nelle medesime condizioni (“in iisdem adiunctis”). Occorre cioè tener conto delle obiettive diversità delle situazioni […] la posizione conciliare è del tutto in linea con il vero principio di giustizia che non consiste tanto nell’uguaglianza puramente matematica […] ma nel dare a ciascuno ciò che gli spetta» (L. Mistò, «Diritto alla remunerazione», 67-68). «La vigilanza per mantenere una certa uguaglianza nella rimunerazione cerca di evitare sia le differenze infondate sia l’egualitarismo cieco. Non si tratta, quindi, di una norma rigida, ma piuttosto di una garanzia di uguaglianza per tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni (ad es. della stessa circoscrizione ecclesiastica), tenendo conto sia della natura dell’officio che delle circostanze di tempo e di luogo» (J.-P. Schouppe, Elementi, 128).
15 PO 20 parla anche della necessità che vi sia una sostanziale uguaglianza nella remunerazione di coloro che si trovano nelle stesse circostanze. Ora, per quanto il c. 281 § 1 non riporti tale concetto, si può ritenere che «l’attuazione degli altri parametri indicati non può che portare a questo risultato: una sostanziale uguaglianza di remunerazione, se le condizioni sono simili» (C. Redaelli, «Il sostentamento», 180). Da notare, al limite, che, diversamente da PO 20, il canone non esplicita che la misura della remunerazione deve consentire ai presbiteri di pagarsi le ferie annuali ed esercitare, con contributi personali, la carità verso i poveri. «Occorre assicurare un sostentamento sufficiente ed adeguato, tenendo conto della concreta situazione di ogni chierico, ossia a seconda: 1° della condizione o funzione svolta (diverse sono le necessità di un parroco e quelle di un professore universitario); 2° delle circostanze di tempo e di luogo (rilevanza più o meno grande delle offerte in occasione della celebrazione dei sacramenti …); 3° delle circostanze particolari di vita (salute, retribuzione giusta delle persone che lavorano con lui, diverse necessità familiari, alcune vacanze, possibilità di dare personalmente elemosine…)» (J.-P. Schouppe, Elementi, 128).
16 Paradossalmente, anche nel caso in cui un chierico, senza legittimo impedimento, rifiuti un incarico ecclesiastico (cfr. c. 274 § 2) e quindi sia colpito da sanzioni penali, egli ha diritto alla preoccupazione e, in caso di necessità, all’intervento concreto della Chiesa per il suo sostentamento. Ancor più nel caso di parroci o Vescovi emeriti, l’intervento della Chiesa non potrà essere solo integrativo, ma dovrà garantire quanto necessario per un congruo e dignitoso sostentamento (cfr. C. Redaelli, «Il sostentamento», 181).
17 È assai difficile, d’altra parte, parlare di un diritto in senso stretto quando non si dice a chi incomba il dovere di provvedere (cfr. V. De Paolis, «Il sostentamento», 587-588).
18 Cfr. cc. 979-982 del CIC 17.
19 Fatte salve alcune eccezioni come, per esempio, quella dei diaconi coniugati. Questa eccezione si può spiegare come la scelta prudenziale fatta dalla Chiesa di evitare abusi da parte di diaconi coniugati in merito alla pretesa di ottenere dalla Chiesa stessa una remunerazione per sé e per il mantenimento della propria famiglia da aggiungersi ai redditi e alle pensioni di cui si è già titolari (cfr. C. Redaelli, «Il sostentamento», 182).
20 Cfr. C. Redaelli, «Il sostentamento», 182; L. Mistò, dopo un’accurata analisi della dottrina precedente alla codificazione in materia e alcune considerazioni assai utili giunge a dire: «La nuova normativa considera dunque come soggetto titolare del diritto il chierico per il fatto stesso che è chierico a servizio di una diocesi, non tenendo conto della sua condizione di persona fisica. In quanto persone fisiche, i chierici potrebbero godere già di beni propri e in misura assai diversa, configurando così situazioni patrimoniali di partenza sperequate: tutto ciò non interessa il sistema di sostentamento. Chiunque in esso entri, gode del diritto assoluto a percepire la remunerazione che gli spetta per il servizio esercitato, anche qualora partisse con una dotazione patrimoniale che lo potrebbe sostentare in misura uguale o, addirittura, maggiore di quella che poi il sistema stesso gli deve versare» (L. Mistò, «Diritto alla remunerazione», 59-65). Va rimarcata la portata innovativa del Codice che non lega più i beni personali del chierico al sostentamento del clero (cfr. V. De Paolis, «Il sostentamento», 587, nota 53), soprattutto perché evita il pericoloso legame tra ministero sacro e titolo di ordinazione, nonché patrimonio personale. Tutto ciò, evidentemente, non deve sottacere il forte richiamo alla povertà volontaria dei chierici di PO 17 e del c. 282, nel contesto della quale deve essere letta anche la questione dei beni personali dei chierici (cfr. C. Redaelli, «Il sostentamento», 183; L. Mistò, «Diritto alla remunerazione», 64-65).
21 Cfr. C. Redaelli, «Il sostentamento», 182-183.
22 Nelle Società di Vita Apostolica clericali i membri chierici definitivamente incorporati possono essere incardinati nella Società, a meno che le costituzioni prevedano o stabiliscano che i chierici siano incardinati nella Diocesi. Nel primo caso il sostentamento del chierico è a carico della Società stessa, nel secondo caso questo dipenderà da quanto stabilito dalle costituzioni, spetta infatti a queste ultime, accettate dall’Ordinario Diocesano con particolare convenzione, fissare le relazioni tra il chierico incorporato nella Società, ma incardinato nella Diocesi, con la Diocesi stessa (cfr. A. Calabrese, Istituti, 398-399).
23 Fatti salvi i casi dei diaconi già visti oppure, ma solo in parte, per i chierici colpiti da sanzione, per esempio per aver rifiutato, senza legittima causa, un ministero ecclesiale.
24 Si veda, a questo proposito, la risposta della Commissione ad un’osservazione presentata allo Schema del 1980 del Codice circa questo canone: «Praescribere oportet quod oblationes occasione administrationis sacramentorum et sacramentalium Instituto de quo in hoc canone devolvantur et statuatur praeterea quod tantum clericis saecularibus hoc Institutum reserventur. R. Lege universali imponi non potest. Attentis autem adiunctis determinari potest lege particulari. Clerici quibus per Institutum providebitur sunt omnes qui in favorem dioecesis servitium praestant (cfr. PO 20; ES I, 8) nulla distinctione facta. Res est iustitiae» (Communicationes 15 [1984] 31-32).
25 Questa sembrerebbe la posizione suggerita dai cc. 266 § 1; 257 § 1; 1025 § 3.
26 Cfr. C. Redaelli, «Il sostentamento», 184.
27 Osserva anche P. Palazzini: «Fine specifico dell’Istituto è provvedere al sostentamento “clericorum, qui in favorem dioecesis servitium prestant” e dunque di sacerdoti e diaconi (cfr. can. 266, § 1) che esercitano e, finché esercitano, un “servitium” a pro della diocesi»; concetto che, lo stesso autore, ribadisce poco dopo affermando: «non entrano nell’ambito del § 1 del c. 1274 né le aliae personae (non chierici) anche se esercenti in atto un servizio (cfr. § 3), né i chierici che esercitarono un servizio, ma ora non lo esercitano più (cfr. § 2), come risulta dall’uso del presente: praestant e dalla intenzionale omissione del passato remoto: «praestaverunt» come era previsto nel Praesb. Ord. (n. 20: “aliquo munere funguntur vel functi sunt”; n. 21: “bona in hunc finem oblata”) e nel m.p. Ecclesiae sanctae (n. 8) » (P. Palazzini, «La aequa remuneratio», 16-17).
28 Cfr. C. Redaelli, «Il sostentamento», 184-185. Di diverso avviso P.G. Marcuzzi comprende tra i destinatari delle funzioni dell’istituto diocesano anche i diaconi e i presbiteri incardinati nella relativa diocesi, anche se appartenenti ad un istituto secolare o ad una società di vita apostolica, ovviamente nel caso in cui queste non abbiano la facoltà di incardinare e ciò per il fatto che i presbiteri e i diaconi sono annoverati tra i chierici che prestano servizio alla diocesi per il fatto stesso della loro incardinazione nella diocesi stessa (cfr. P.G. Marcuzzi, «Il sostentamento», 66-67).
29 È da respingersi la tesi di P.G. Marcuzzi, allorquando afferma che i vari officiali della curia, come l’economo diocesano, pur svolgendo un incarico a favore della diocesi, non occupano un vero e proprio ufficio ecclesiastico. Tale posizione, infatti, ci pare incompatibile con la definizione di ufficio ecclesiastico data dal c. 145 § 1 (cfr. P.G. Marcuzzi, «Il sostentamento», 66-67).
30 Cfr. P. Palazzini, «La aequa remuneratio», 17.
31 Cfr. C. Redaelli, «Il sostentamento», 184-185, il quale, riflettendo sul significato dell’espressione «in favore della diocesi», in riferimento al c. 498 sul Consiglio presbiterale afferma: «Va esclusa un’interpretazione troppo larga: è vero, infatti, che l’esercizio di qualsiasi ufficio ecclesiale è, più o meno direttamente, a favore della Chiesa, compresa quella particolare, ma evidentemente il legislatore intende in questo caso riferirsi a tutti quegli uffici finalizzati direttamente alla diocesi e in qualche maniera collegati direttamente con essa. Così, ad esempio, un religioso titolare dell’ufficio di docente in una scuola cattolica del proprio istituto fa certamente del bene ai fedeli della diocesi in cui si trova […] ma non si può dire che esercita un ufficio immediatamente a favore della diocesi e collegato con essa. Diverso è il caso del religioso […] che venisse incaricato dal Vescovo di occuparsi della pastorale studentesca in diocesi o in parte di essa: in questo caso si tratterebbe di un vero e proprio ufficio organicamente inserito nella pastorale diocesana» (C. Redaelli, «Il diritto», 95).
32 Cfr. C. Redaelli, «Il sostentamento», 187. In forza del c. 1272 dovranno pervenire all’istituto tutti i redditi e, nella misura in cui ciò fosse possibile, la stessa dote dei benefici, laddove fosse ancora vigente il sistema beneficiale. Saranno di pertinenza dell’istituto anche i beni e le offerte destinate dai fedeli all’istituto o, genericamente, al sostentamento del clero della diocesi; i beni delle fondazioni non autonome affidate a persone giuridiche soggette al Vescovo allo scadere del tempo, salvo che il fondatore abbia stabilito diversamente (cfr. c. 1303 § 2). Sono da escludersi, invece, le offerte date per la celebrazione della messa, anche se esse contribuiscono al sostentamento del sacerdote (cfr. c. 946); certo, questo non impedisce che l’Ordinario possa destinare all’istituto le offerte delle messe binate (cfr. c. 951).
33 Cfr. C. Redaelli, «Il sostentamento», 188; V. De Paolis, il quale osserva: «Nella norma si può vedere qualche cosa di più della semplice rimunerazione di cui al c. 281. È prevista cioè la possibilità che parte dell’offerta venga data al sacerdote che ha posto l’atto ministeriale, in occasione del quale il fedele ha fatto la sua offerta. È un riconoscimento dell’attività svolta e insieme anche uno stimolo all’impegno pastorale, perché sacerdoti poco zelanti, non ricavando nulla dagli atti ministeriali, scarichino sugli altri ogni fatica» (V. De Paolis, «Il sostentamento», 591-592). Da ricordare pure il c. 551, che rinvia al c. 531 per quanto riguarda le offerte raccolte in occasione del ministero pastorale del vicario e i cc. 848 e 1181, per i quali le offerte imposte dall’autorità competente vanno alla cassa comune, a norma del c. 1264.