Gli assunti del Concilio Vaticano II
Il non breve percorso conciliare esaminato nel capitolo III della nostra ricerca, ha condotto ad alcuni testi programmatici circa la tematica del sostentamento del clero, tra i quali segnatamente Presbyterorum Ordinis 17, 20, 21.
Tra le osservazioni che emergono dai testi conciliari e dalle disposizioni applicative del m.p. Ecclesiae Sanctae ci pare utile sottolineare:
4.1 L’inquadramento tematico del sostentamento del clero posto nell’ambito del rapporto dei presbiteri con i beni temporali della Chiesa, sottolineando la profonda libertà di spirito che si richiede ad un ministro del vangelo.
In modo particolare, per quanto riguarda i beni che la Chiesa possiede, si deve tener conto delle finalità specifiche di tali dotazioni, ossia il culto divino, il sostentamento del clero, le opere di apostolato e di carità.
Diviene allora fondamentale la proposta di usare tali beni con spirito di povertà evangelica, per potersi conformare a Cristo in modo più evidente e per poter svolgere con maggiore prontezza il ministero sacro.
L’uso povero e libero dei beni non solo esclude il loro utilizzo per l’arricchimento personale o dei propri familiari, ma soprattutto spinge il presbitero a non distorcerli dai loro fini e a coltivare un autentico spirito di comunione.
4.2 Ai presbiteri che si dedicano al servizio di Dio, svolgendo le funzioni a loro legittimamente affidate dalla Chiesa, spetta il diritto ad un onesto sostentamento, proporzionato all’ufficio da essi svolto, così come spetta un’adeguata assistenza per la malattia e la vecchiaia.
Il Decreto Presbyterorum Ordinis sottolinea come tale sostentamento debba essere proporzionato all’ufficio, ma anche alle condizioni dei luoghi e dei tempi, superando le situazioni di sperequazione.
E’ compito dei fedeli fare in modo che ai presbiteri non manchi quanto necessario per una vita onesta e dignitosa. I Vescovi non solo ricorderanno ai fedeli tale obbligo, ma provvederanno, anche, ad emanare norme adeguate affinché questo possa concretamente avvenire.
4.3 Circa il modo per conseguire tale remunerazione, il Concilio suggerisce di abbandonare o riformare in modo radicale il sistema beneficiale, affinché, chiaramente, l’ufficio prevalga sul beneficio, ossia sul diritto al reddito di cui è dotato l’ufficio ecclesiastico. Inoltre, si suggerisce una visione più ampia della nozione di ufficio ecclesiastico: non sarà più solo un ufficio correlato alla potestà di ordine o di giurisdizione, ma qualsiasi ministero istituito permanentemente, per diritto divino o ecclesiastico, secondo le finalità stabilite dalla Chiesa.
Infine, quale mezzo concreto per la realizzazione di un diverso sistema di remunerazione, si prevede la creazione di un vero e proprio istituto per il sostentamento del clero e la possibilità, per sopperire ad altre esigenze, della costituzione di una “massa comune diocesana”.
4.4 Con il m.p. Ecclesiae Sanctae sono state emanate alcune direttive al fine di poter perseguire l’attuazione concreta delle disposizioni conciliari prima della riforma codiciale. Per quanto ci riguarda, possiamo segnalare l’attenzione che il m.p. riserva all’intervento delle Conferenze Episcopali affinché in ogni diocesi venga costituito un istituto che raccolga e gestisca i beni destinati al sostentamento del clero.
Per quanto concerne i benefici ecclesiastici, il m.p. mantiene, rispetto al Concilio, una linea ancora più prudente, nella consapevolezza delle molteplici implicazioni, anche di diritto pubblico, che, in diversi paesi europei, l’immediata soppressione del sistema beneficiale avrebbe potuto comportare.